Stemma CRI - Convenzioni di Ginevra

Le Convenzioni di Ginevra

In caso di conflitti si sente molto parlare di “Convenzioni di Ginevra” e della loro importanza. In questo articolo non entreremo nel dettaglio ma faremo una veloce panoramica sul perchè redatte e su cosa sono queste convenzioni.

Che cosa è una convenzione

Prima di entrare nel merito è bene specificare cosa si intende con il termine “convenzione”.

Con la parola convenzione si intende un accordo raggiunto fra due o più persone (o enti o stati), mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenerne i reciproci impegni.

A cosa servono le Convenzioni

Le Convenzioni proteggono le associazioni umanitarie, come ad esempio la Croce Rossa, che prestano la propria opera in territorio di guerra, e assicurano il rispetto del personale civile e di quello medico non coinvolto negli scontri.

Uno dei principali fautori di queste convenzioni fu Dunant, il fondatore della Croce Rossa, proprio in conseguenza degli orrori visti durante la battaglia di Solferino.

Quali sono e quante sono “Convenzioni di Ginevra”

Dal 1864 ad oggi, sono state sottoscritte numerose Convenzioni di Diritto internazionale umanitario. Ogni stesura delle Convenzioni prevede l’ampliamento ed il completamento delle precedenti, ovvero la loro sostituzione.

La prima convenzione fu adottata il 22 agosto 1864 a Ginevra, in Svizzera, dai rappresentanti di 12 governi (Svizzera, Baden, Belgio, Danimarca, Spagna, Portogallo, Francia, Assia, Italia, Paesi Bassi, Prussia e Wurtemberg). Gli Stati Uniti ratificarono tale convenzione solo il 1 marzo del 1882.

Al momento della Quarta Convenzione, le nazioni che le avevano ratificate erano 47.

Le convenzioni antecedenti la seconda guerra mondiale erano sei:

  • Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra, Ginevra, 22 agosto 1864 (abrogata dalla Convenzione del 1906)
  • Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna, Ginevra, 6 luglio 1906 (abrogata dalla Convenzione del 1929)
  • X Convenzione per l’adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, L’Aja, 18 ottobre 1907 (abrogata dalla II Convenzione del 1949)
  • Convenzione del 25 aprile 1926 concernente le schiavitù
  • Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna, Ginevra, 27 luglio 1929 (abrogata dalla I Convenzione del 1949)
  • Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, Ginevra, 27 luglio 1929 (abrogata dalla III Convenzione del 1949).

Le Convenzioni in vigore

Con il mutare dello scenario geopolitico internazionale sono state realizzate nuove convenzioni ed integrazioni a quelle già sottoscritte.

Il 12 agosto 1949 furono adottate quattro convenzioni, destinate a sostituire le convenzioni precedenti. Queste sono:

  • I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, Ginevra, 12 agosto 1949
  • II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare, Ginevra, 12 agosto 1949
  • III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949
  • IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949

Furono 61 (sessantuno) gli Stati che ratificarono le quattro Convenzioni favorendo anche la successiva ratifica da parte di altri Stati.

Il processo di decolonizzazione e l’estendersi dei conflitti non simmetrici condusse all’integrazione delle Quattro Convenzioni di Ginevra mediante due Protocolli Aggiuntivi, adottati sempre a Ginevra l’8 giugno 1977:

  • I protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, Ginevra, 8 giugno 1977
  • II protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, Ginevra, 8 giugno 1977

Poiché la sottoscrizione e la ratifica di questi due protocolli ha incontrato forti opposizioni, specie fra le grandi potenze e le potenze regionali europee, le norme ivi contenute non hanno per il momento assunto valenza di diritto internazionale consuetudinario.

A causa di recenti avvenimenti che hanno coinvolto in atti di violenza le strutture della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, è stato ultimamente adottato un terzo protocollo aggiuntivo. Tale protocollo prevede l’uso, da parte delle organizzazioni internazionali umanitarie, di un simbolo non collegato né confondibile con una qualsiasi confessione religiosa:

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