Diritto Internazionale Umanitario - DIU

DIU: Diritto Internazionale Umanitario

In caso di conflitti oltre alle Convenzioni di Ginevra si cita molte volte il Dirittto Internazione Umanitario (DIU). È un argomento di notevole importanza e complessità e per tale motivo, all’interno della Croce Rossa, vi sono delle figure altamente formate per la sua divulgazione e per il suo rispetto.

Che cosa è il Diritto Internazionale Umanitario

Il Diritto Internazionale Umanitario si applica unicamente in caso di conflitti armati internazionali e non internazionali e ha una doppia funzione: disciplina la conduzione delle ostilità e protegge le vittime dei conflitti armati.

Non risponde tuttavia alla domanda sulla liceità di una guerra (ius ad bellum) che è regolata dallo Statuto delle Nazioni Unite (ONU).

Cosa molto importante: il Diritto Internazionale Umanitario vale per qualsiasi conflitto armato, indipendentemente dalla sua legittimità, e per tutte le parti in conflitto.

Obblighi delle parti in conflitto derivanti dal DIU

Il Diritto Internazionale Umanitario si rivolge in primo luogo agli Stati e alle parti in conflitto (come p. es. gruppi armati), ma molte disposizioni valgono anche per le singole persone. Esso impegna gli Stati a osservare le norme, a far cessare ogni violazione e a giudicare o estradare le persone accusate di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (crimini di guerra).

Gli obblighi derivanti dal Diritto Internazionale Umanitario sono:

  • persone e beni civili non possono essere attaccati in nessuna circostanza. Le parti in conflitto devono sempre distinguere gli «obiettivi militari» dai civili o dai beni di carattere civile;
  • l’attacco a obiettivi militari è vietato se si prevedono perdite sproporzionate tra la popolazione civile o danni sproporzionati a oggetti civili o all’ambiente. In caso di attacco, le parti in conflitto devono adottare tutte le misure possibili per proteggere la popolazione e i beni civili;
  • l’impiego di civili come scudo di protezione è vietato;
  • l’abuso degli emblemi delle Convenzioni di Ginevra è vietato;
  • le armi che colpiscono in maniera indifferenziata e provocano sofferenze inutili o gravi danni ambientali sono vietate. Rientrano tra queste le armi biologiche e chimiche, le mine antiuomo, le armi incendiarie e le munizioni a grappolo.

Norme applicabili in funzione della tipologia di conflitto 

In una situazione di conflitto armato, compresa l’occupazione, tutte le parti in conflitto, ossia Stati e gruppi armati non statali, devono osservare il Diritto Internazionale Umanitario:

  • nelle azioni militari tra Stati (conflitti armati internazionali) si applicano le quattro Convenzioni di Ginevra, il primo Protocollo aggiuntivo del 1977, la Convenzione dell’Aia del 1907 e il pertinente diritto consuetudinario
  • nei conflitti armati non internazionali le norme convenzionali applicabili sono relativamente poche: si limitano infatti all’articolo 3 comune a tutte le Convenzioni di Ginevra, al secondo Protocollo aggiuntivo del 1977 e al pertinente diritto consuetudinario  

Crimini di guerra

Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato da chiunque partecipi a un conflitto armato e non solo dalle parti in conflitto. Di regola, le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono considerate crimini di guerra.

Si tratta in particolare di:

  • tortura e trattamenti inumani di prigionieri
  • stupro
  • attacchi alla popolazione civile
  • deportazione illegale di civili
  • presa di ostaggi
  • impiego di bambini soldato  

In caso di gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, ogni Stato è tenuto a perseguire penalmente o a estradare in un altro Stato o deferire a una corte penale internazionale i presunti colpevoli affinché vengano perseguiti penalmente (principio aut dedere aut judicare).

Spetta alla comunità internazionale garantire che tali crimini non restino impuniti, affidando la competenza alla Corte penale internazionale (CPI) dell’Aia.

Fonti giuridiche del diritto internazionale umanitario

  • Le quattro Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli aggiuntivi tutelano le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità: civili internati, prigionieri di guerra e altre persone vulnerabili non devono subire maltrattamenti, i feriti devono essere portati in salvo e curati
  • Il primo Protocollo aggiuntivo del 1977, la Convenzione dell’Aia del 1907, la Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche del 1980 e i relativi Protocolli delimitano le modalità e i mezzi della guerra
  • La maggior parte degli obblighi relativi alla conduzione della guerra hanno carattere consuetudinario 
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