Green Pass - Viaggi da e per l'estero

COVID-19: “Green Pass” per viaggi da e per l’estero

È sempre buona abitutine prima di mettersi in viaggio visionare le informazioni sanitarie. Vediamo nel dettaglio alcune informazioni utili per i viaggi da e per l’estero.

Unione Europea e area Schengen: ingresso con Certificazione verde COVID-19

La Certificazione verde COVID-19 – Green Pass – rende più facile viaggiare in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea e nei Paesi dell’area Schengen. È possibile entrare in Italia con la Certificazione verde COVID-19 se i viaggiatori si trovano in una delle seguenti condizioni attestate dal Green Pass:

  • essere guariti dal COVID-19
  • oppure aver completato il ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
  • oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. 

Prima di partire è bene ricordarsi di compilare il Passenger locator form

Consulta: la pagina dei Paesi Elenco C

I Paesi che accedono con certificazione equivalente

È possibile l’ingresso in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria ai viaggiatori in partenza da USA, Giappone, Canada e Israele. Tali viaggiatori devono essere in possesso delle certificazioni emesse dai rispettivi Paesi, che possono essere presentate in formato cartaceo o digitale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla circolare 30 giugno 2021 su equipollenza certificati di vaccinazione e guarigione.

Per maggiori informazioni consulta le sezioni dedicate: Elenco C (per Israele) e Giappone, Canada e Stati Uniti.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute del 29 Luglio 2021, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro) rientrano nell’elenco D.

I viaggiatori provenienti da questi Paesi dovranno quindi:

  • compilare il dPLF
  • effettuare un tampone entro le 48 h prima dell’arrivo in Italia
  • sottoporsi a isolamento fiduciario di 5 giorni
  • effettuare un tampone alla fine dei 5 giorni di isolamento

Ad eccezione della compilazione del dPLF, che è sempre obbligatoria, le altre misure possono essere derogate nel caso il soggetto rientrasse in specifici criteri. Consulta la sezione deroghe.

Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro) sono equipollenti a quelle dell’Unione europea. Hanno lo stesso valore della certificazione europea per l’accesso ad attività e servizi sul territorio italiano come ristoranti al chiuso, musei, cinema. Possono essere presentate in formato cartaceo o digitale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla circolare 30 giugno 2021 su equipollenza certificati di vaccinazione e guarigione.

India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile

La nuova ordinanza ha esteso fino al 30 Agosto 2021, le misure vigenti per gli ingressi in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka. Vai alla sezione dedicata all’India, Bangladesh e Sri Lanka e alla sezione Brasile

Elenchi completi degli stati e disposizioni per gli spostamenti 

Consulta gli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti da e per l’estero: clicca qui.

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